Dal Forfettario al semplificato, la soglia dei 150mila euro resta valida per il CPB

1 Aprile 2026, di Teresa Barone – PMI.it

Con la risposta a interpello n. 87 del 30 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le conseguenze del passaggio volontario dal regime forfettario al regime semplificato per i contribuenti che nel 2024 avevano già aderito al Concordato Preventivo Biennale. Il principio fissato dall’AdE è il seguente: la qualificazione soggettiva con cui si è aderito al CPB resta quella che determina le regole applicabili per tutto il biennio, indipendentemente dai cambiamenti di regime contabile intervenuti successivamente.

Chi ha aderito come forfettario rimane dunque vincolato alle regole previste per il relativo regime, comprese le soglie di ricavi che determinano la cessazione del concordato.

Contribuente forfettario transitato al semplificato

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che nel 2023 applicava il regime forfettario e che, nell’anno successivo, ha aderito al CPB nella sezione dedicata ai forfettari compilando il quadro LM del Modello Redditi, entro il termine del 31 ottobre 2024. Nel corso dello stesso 2024, lo stesso contribuente ha scelto volontariamente di transitare al regime semplificato, pur restando sotto le soglie di fatturato che avrebbero determinato la fuoriuscita obbligatoria dal forfettario.

L’Agenzia delle Entrate precisa che questo passaggio non costituisce né una causa di esclusione né una causa di cessazione automatica del CPB. Il contribuente può quindi rimanere nel concordato. Tuttavia — e questo è il punto centrale del chiarimento — restano applicabili tutte le regole previste per chi ha aderito come forfettario, perché è in quella veste che ha sottoscritto la proposta concordataria. Applicare un trattamento diverso, osserva l’AdE, produrrebbe una disparità ingiustificata rispetto ai forfettari che hanno mantenuto il regime per tutto il 2024.

Soglie di permanenza nel CPB dopo il passaggio

Le cause di cessazione del CPB per i contribuenti che hanno aderito come forfettari sono disciplinate dall’art. 32, comma 1, lettera b-bis, del dlgs n. 13/2024. La norma stabilisce che il limite rilevante ai fini della cessazione è pari alla soglia ordinaria di fuoriuscita dal regime forfettario — fissata a 100.000 euro di ricavi o compensi — maggiorata del 50%, che porta la soglia effettiva a 150.000 euro. Il meccanismo opera su due livelli distinti:

  • superando i 100.000 euro e fino a 150.000 euro, il contribuente esce dal regime forfettario ma non dal CPB per il periodo d’imposta in corso; il concordato resta valido;
  • superando i 150.000 euro di ricavi o compensi, il CPB cessa di produrre effetti dallo stesso periodo d’imposta in cui è avvenuto il superamento, senza possibilità di recupero.

La maggiorazione del 50% è una fascia di tolleranza introdotta dal legislatore per garantire stabilità alla scelta concordataria ed evitare che oscillazioni fisiologiche dell’attività compromettano un accordo già formalizzato.

Quando il CPB cessa al superamento dei 150mila euro

Quando il CPB cessa per superamento della soglia, il contribuente non può beneficiare degli effetti del concordato per quell’anno. Il reddito viene determinato secondo le regole del regime effettivamente adottato — nel caso in esame, il regime semplificato — con applicazione dell’imposizione ordinaria. Gli eventuali acconti versati tenendo conto della proposta concordataria vanno ricalcolati di conseguenza.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che questa conclusione vale indipendentemente dalla scelta contabile operata nel 2024: il discrimine è esclusivamente la soglia di ricavi, non il regime fiscale applicato durante il biennio. Il chiarimento assume particolare rilievo per i contribuenti che, avendo aderito al CPB nel 2024 come forfettari, hanno poi registrato una crescita dei compensi nel corso dell’anno e devono ora verificare se si trovano nella fascia intermedia tra 100.000 e 150.000 euro — con CPB ancora valido — oppure oltre la soglia critica.