6 Febbraio 2026, 09:41, di Barbara Weisz
Con la circolare 10/2026, l’INPS sblocca finalmente il bonus assunzioni per la ZES Unica. Si tratta dell’esonero totale per le assunzioni di disoccupati effettuate tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 nelle regioni del Mezzogiorno. L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati con un massimo di dieci dipendenti, dunque microimpresee PMI di dimensioni ridotte.
L’agevolazione permette di recuperare fino a 650 euro al mese per due anni (15.600 euro), per ogni disoccupato assunto, abbattendo drasticamente il costo del lavoro per le piccole imprese che investono nel Sud Italia. Le regole attuative seguono quanto previsto dall’articolo 24 del decreto 60/2024 e riguardano sia le nuove assunzioni che il recupero delle quote arretrate per i contratti già siglati nel corso dell’ultimo anno.
Imprese beneficiarie e contratti ammessi
L’incentivo INPS (denominato Bonus ZES unica Mezzogiorno) è rivolto ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli del comparto agricolo. Per accedere allo sgravio, le imprese devono rispettare un limite dimensionale preciso: non devono occupare più di dieci dipendenti nel mese in cui avviene l’assunzione. Eventuali crescite dell’organico nei mesi successivi non comportano comunque la perdita del beneficio.
Sotto il profilo dei contratti, sono ammessi i rapporti a tempo indeterminato, mentre restano esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato. Un dettaglio fondamentale riguarda la sede di lavoro: per avere diritto al bonus, la prestazione deve svolgersi fisicamente in una sede situata nella ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) o nei territori di Marche e Umbria inclusi nel perimetro agevolato.
I requisiti del lavoratore: età e disoccupazione
Non tutte le assunzioni a tempo indeterminato danno diritto all’esonero. Il lavoratore deve infatti possedere due requisiti al momento del contratto:
- avere 35 anni compiuti;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi (dato verificabile tramite il sistema informativo SIUPL).
L’agevolazione spetta anche in caso di riassunzione di un lavoratore che ha già beneficiato parzialmente del bonus presso un altro datore di lavoro. In questo caso, la nuova impresa subentra nell’agevolazione per il periodo residuo dei 24 mesi totali.
Calcolo dell’esonero e incremento occupazionale
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 650 euro mensili. Per usufruirne, è necessario che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Tuttavia, il diritto resta salvo anche se l’incremento non si realizza per cause indipendenti dalla volontà dell’impresa, come dimissioni volontarie, pensionamenti o licenziamenti per giusta causa.
Compatibilità con altri bonus lavoro
Nel più vasto quadro delle assunzioni agevolate 2026, sul piano fiscale il bonus ZES è compatibile con la maxi–deduzione sulle nuove assunzioni e con altre misure come il bonus mamme, ossia l’esonero contributivo per le lavoratrici madri introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2024 (e poi confermato/esteso).
Come presentare la domanda
La presentazione della domanda non è automatica. Per ottenere l’esonero, i datori di lavoro devono seguire una procedura strutturata in tre fasi, gestite tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
- Verifica preliminare e invio dell’istanza. L’impresa deve inoltrare una comunicazione telematica preliminare indicando i dati del lavoratore, la sede di lavoro nella ZES Unica e l’importo della retribuzione media mensile. L’INPS, una volta ricevuta la domanda, verifica in tempo reale la disponibilità dei fondi (trattandosi di una misura a esaurimento risorse) e la regolarità contributiva dell’azienda tramite il DURC.
- Autorizzazione e codice CP. In caso di esito positivo, l’Istituto comunica l’avvenuta prenotazione delle somme e rilascia un apposito codice di autorizzazione (spesso identificato come CP). Solo da questo momento l’esonero può essere effettivamente applicato nelle denunce contributive mensili.
- Recupero arretrati (settembre 2024 – dicembre 2025). Questa è la parte più delicata per i bilanci aziendali. Poiché molte assunzioni agevolabili sono già avvenute nel passato biennio, la circolare 10/2026 stabilisce che il recupero delle quote arretrate deve avvenire tramite flussi di variazione Uniemens.
I datori di lavoro devono esporre il credito spettante utilizzando codici di recupero specifici (che l’INPS ha attivato con la circolare 10/2026). Il conguaglio degli arretrati deve essere effettuato entro le scadenze indicate, solitamente entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, per evitare complicazioni contabili con l’Istituto.
I blocchi DURC e adempimenti sicurezza sul lavoro
L’invio del modulo online non garantisce il bonus se non vengono rispettati i “pilastri” della normativa sul lavoro. La domanda viene rigettata se l’impresa:
- non è in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- non ha rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ha violato gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
