- agli Studi/Aziende di accrescere le competenze dei dipendenti e la propria competitività, attraverso la partecipazione a corsi finanziati, autorizzati dal Fondo e subito disponibili;
- anche alle strutture di micro-piccola di
Fonte: MySolution
IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
In GU le disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
Legge 23 settembre 2025, n. 132
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Da un punto di vista lavoristico, viene precisato che l’intelligenza artificiale deve essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Conseguentemente a ciò, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.
Il testo italiano richiama quello comunitario, infatti l’AI Act pone la massima attenzione per le attività a “alto rischio” nell’ambito dell’“occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo”.
L’art. 13, invece, fornisce delle disposizioni per le professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
Analogamente all’obbligo informativo per i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti, esiste obbligo informativo dei professionisti rivolto alla clientela circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.FORMAZIONE DEL PERSONALE
Fondoprofessioni: rifinanziamento Avviso a catalogo 02/25
Fondoprofessioni, Delibera Consiglio di Amministrazione 24 settembre 2025
In data 24 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha deliberato il rifinanziamento dell’Avviso a catalogo 02/25 con uno stanziamento aggiuntivo pari ad € 400.000.
La decisione arriva a seguito del grande interesse registrato presso gli studi professionali e le aziende, che hanno già fatto ampio ricorso alle risorse messe a disposizione dal Fondo.
L’Avviso consente di sostenere la formazione continua attraverso l’assegnazione di voucher formativi per la partecipazione dei dipendenti ai corsi presenti nei cataloghi accreditati. Con il nuovo rifinanziamento sarà quindi possibile rispondere a un numero ancora maggiore di richieste, garantendo continuità alle attività formative e ampliando le opportunità a disposizione degli aderenti.IMPOSIZIONE FISCALE
Deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare a beneficio dei figli a carico: i chiarimenti dell’AE
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello del 15 settembre 2025, n. 243
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 243/2025 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per oneri sostenuti nell’interesse di un figlio di età non inferiore ai 30 anni, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti all’art. 12, comma 2del TUIR (reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51) si può fruire delle detrazioni (o deduzioni), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico.
Pertanto, si deve ritenere possibile beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni anche per gli oneri sostenuti in favore di un figlio per il quale non spetta la detrazione per carichi familiari perché di età inferiore a 21 anni oppure di età pari o superiore a 30 anni.IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AE sull’imponibilità del premio assicurativo e solidarietà collettiva
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 18 settembre 2025, n. 249
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 18 settembre 2025, n. 249 – ha precisato che il premio della polizza assicurativa che il datore di lavoro versa in favore dei propri lavoratori concorre a formare reddito dipendente imponibile, se non viene riscontrata la solidarietà collettiva, ex Circolare MEF n. 326/1997.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per contributi previdenziali, si devono intendere quelli versati in ottemperanza di legge, al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.
Non riscontrando alcuna finalità di solidarietà collettiva né quella di contributi previdenziali, non può trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, con la conseguenza che i premi concorreranno a formare reddito di lavoro dipendente, e quindi imponibili per i lavoratori.INCENTIVI ALLE AZIENDE
Comunità montane, lavoro agile ed esonero contributivo
Legge 12 settembre 2025, n. 131
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218 è stata pubblicata la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le misure declinate nell’art. 26 (declinato “Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”).
Nello specifico, dal 2026 al 2030, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa nei piccoli comuni montani, a favore di dipendenti con specifici requisiti, è riconosciuto un esonero previdenziale che si riduce progressivamente in base all’annualità di fruizione.
Tale legge introduce, altresì, un incentivo per la natalità nei comuni montani e reca la definizione di cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva per i quali dovranno essere specificate le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.INPS, PRESTAZIONI
Al via la Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi 2024
INPS, Messaggio 30 settembre 2025, n. 2842
L’INPS, con il messaggio 30 settembre 2025, n. 2842, comunica l’avvio Campagna RED ordinaria 2025 per l’anno reddito 2024. Si tratta della dichiarazione dei redditi, percepiti nell’anno 2024, rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, quali ad esempio: la maggiorazione sociale, l’integrazione al trattamento minimo e la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).
La Campagna RED ordinaria 2025 per l’anno reddito 2024 è stata aperta il 16 settembre 2025 e comunicata agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:- notifica nell’area personale “MyINPS”;
- notifica sull’app “IO”;
- notifica sull’app “INPS Mobile”;
- nota sul cedolino della pensione;
- avviso nel servizio personalizzato “Consulente digitale delle pensioni”.
La dichiarazione può essere presentata online con SPID, CNS, CIE o eIDAS, oppure tramite CAF/professionisti abilitati.
La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026; il mancato invio comporta la sospensione dei benefici.INPS, PRESTAZIONI
Pignoramento conto terzi: regole per le prestazioni previdenziali
INPS, Circolare 30 settembre 2025, n. 130
L’INPS – con Circolare del 30 settembre 2025, n. 130 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti, e delle relative indicazioni amministrative, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute.
Tra le altre cose, viene precisato che le somme riconosciute a titolo di anticipazione della NASpI non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all’autoimprenditorialità e sono, dunque, pignorabili fino a concorrenza del credito.
Il novero delle tutele garantite dall’obbligo di assicurazione, le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l’Istituto possono essere così elencate:- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
- Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO);
- i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
- le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
- le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro);
- i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell’edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
- le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.
Pertanto, per il recupero dei propri crediti, l’INPS può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di un quinto stabilito dal citato articolo 69 della legge n. 153/1969, non rilevano le limitazioni previste dall’articolo 545, secondo comma, del c.p.c. in ordine all’impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.
INPS, PRESTAZIONI
Riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
INPS, Circolare 22 settembre 2025, n. 127
L’INPS – con Circolare del 22 settembre 2025, n. 127 – ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal D.Lgs. n. 36/2021, di riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
L’elenco dei profili di lavoratori che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo iscrivibili al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) sono i seguenti:- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;
- direttore sportivo;
- preparatore atletico;
- direttore di gara;
- ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.
Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Politiche attive del lavoro: debutta AppLI, il web coach del MLPS
MLPS, Comunicato 16 settembre 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 16 settembre 2025 – ha reso noto il debutto di Appli, il web coach che si inserisce nell’ecosistema tecnologico del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sviluppato in collaborazione con INPS.
Nella fase iniziale Appli è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID o CIE. La sua finalità è accompagnare i giovani in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.
Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una Pubblica Amministrazione, capace di gestire in modo innovativo problematiche complesse come quelle sottese al fenomeno dei NEET: l’obiettivo è accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività.
L’assistente virtuale del Ministero nasce da un processo di co-creazione: sin dalle fasi progettuali sono stati coinvolti giovani utenti, Regioni, centri per l’impiego ed esperti del settore, con l’obiettivo di dare vita a uno strumento realmente utile e vicino ai bisogni delle persone. Un approccio evolutivo che si manterrà nel tempo: il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie ai feedback degli utenti, che guideranno l’introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.
In concreto, AppLI:- Ascolta e orienta – Rileva interessi, competenze e obiettivi, proponendo un percorso su misura
- Allena – Suggerisce pillole formative, corsi e risorse utili per colmare gap di competenze
- Avvicina al lavoro – Indica opportunità e servizi disponibili sul territorio, favorendo il contatto con la rete pubblica
- Accompagna – Invia promemoria e incoraggiamenti, aiutando a trasformare i passi in risultati.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicata la legge quadro sull’Intelligenza Artificiale
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Andando nel dettaglio, l’articolo 24 prevede due binari di deleghe legislative.
Il primo, sviluppato ai commi 1 e 2, è espressamente dedicato all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
Di seguito, criteri e principi direttivi, per ognuno dei quali si evidenziano le ragioni di immediato interesse per le imprese:- attribuzione alle autorità di vigilanza dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori: le imprese e il mondo delle professioni si attendono equilibrio e prudenza e un apparato sanzionatorio ispirato a garantismo e prevedibilità delle punizioni;
- adeguamento all’AI Act della normativa italiana vigente, inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento: il criterio di delega è una vastissima clausola aperta a tutte le necessarie modifiche ordinamentali, necessarie per la disciplina della organizzazione e le attività degli operatori economici, da includere nel perimetro delle previsioni dell’AI Act;
- disciplina dei poteri ispettivi e di indagine, sanzioni e misure correttive di competenza delle autorità di vigilanza: le imprese hanno bisogno di conoscere in anticipo eventuali deroghe o eccezioni alla disciplina quadro delle sanzioni amministrative (legge n. 689/1981) nonché il prontuario analitico delle violazioni e delle rispettive sanzioni pecuniarie e di altra natura;
- percorsi di alfabetizzazione e formazione per tutti: le imprese si attendono che le persone umane da assumere abbiano basi di conoscenze, esperienze e abilità derivanti da itinerari di approfondimenti predefiniti per tutti;
- percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti: ordini, associazioni ed enti esponenziali di professionisti devono spendere nelle materie dell’IA e delle nuove tecnologie una percentuale significativi della pianificazione dei percorsi di aggiornamento;
- equo compenso per i professionisti: la graduazione della remunerazione deve tenere conto delle agevolazioni e delle complicazioni apportate dall’ingaggio di un sistema di intelligenza artificiale; le imprese devono conoscere il tenore dei loro obblighi riferiti ai corrispettivi dell’attività professionale fruita;
- potenziamento, all’interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematichelegate alle discipline STEM, nonché artistiche: lo scostamento tra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro deve essere repentinamente ricucito, colmando le lacune nella programmazione degli insegnamenti;
- revisione corsi universitari, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), degli istituti tecnologici superiori(ITS Academy): l’accademia è collegata inscindibilmente all’attività di ricerca e sviluppo, poste a base della crescita del tessuto economico diffuso;
- valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico: le imprese attendono iniziative e interventi strutturali per sviluppare idee e perseguire obiettivi di incremento del know how necessario per la presenza efficace nel mercato;
- disciplina dell’attività di polizia: le imprese devono sapere in anticipo come e quanto l’intelligenza artificiale sarà protagonista nelle attività di indagini relative all’accertamento e repressione di illeciti penali, con eventuali effetti a cascata sull’accertamento e repressione di illeciti amministrativi paralleli a quelli penali.
Il secondo binario di deleghe (declinato nei commi 3, 4 e 5) sviluppa criteri e principi di delega relativi alla disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
A fronte di tali parametri emergono aspetti di diretto impatto per le attività economiche, descritte nei seguenti termini:- inibitorie, rimozioni e sanzioni per contrastare la diffusione di contenuti generati illecitamente: il criterio di delega è molto ampio ed è idoneo a contenere elasticamente tutti i contenuti che hanno un valore per le imprese, perché, ad esempio, sono asset, beni immateriali o prodotti e servizi. L’obiettivo è dotare le imprese di strumenti, anche cautelari, finalizzati a bloccare la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, varando contestualmente un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- reati per violazioni della sicurezza con pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato: le imprese hanno un doppio interesse e cioè, da un lato, conoscere eventuali condizioni di liceità dell’attività aziendale (così da prevedere e realizzare condotte di Corporate Social Responsibility) e, dall’altro lato, conoscere quando l’attività altrui con utilizzo dell’IA implica una lesione ai loro danni. Le fattispecie di concreto pericolo, punite a titolo di dolo o di colpa, dovranno essere incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale;
- criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti: a riguardo di illeciti penali e di illeciti amministrativi, le persone e gli enti (in primis le imprese) devono conoscere fino a che punto sono tenute a rispondere, considerato il fatto che il dominio umano e il controllo dei sistemi di IA non sarà assoluto e residueranno spazi in cui detto controllo umano non sarà effettivo e nemmeno possibile. Il legislatore dovrà oculatamente regolare il regime soggettivo applicabile;
- responsabilità civile e ripartizione dell’onere della prova: questo è l’ambito della responsabilità aquiliana per fatti che coinvolgono l’IA. Il legislatore dovrà decidere se sconfinare in una disciplina rasentante l’imputazione oggettiva (il che significa messa in conto dei danni a carico di fornitori e/o deployer) oppure se far rimanere senza responsabili taluni illeciti cagionati a mezzo delle e/o dalle IA (il che significa messa in conto dei danni alle vittime, senza possibilità di ristoro). Il legislatore potrà anche delineare sistemi, esclusivi o concorrenti, di indennizzo pubblico (alla stregua di un “fondo vittime dell’addestramento delle IA”);
- indagini preliminari nel procedimento penale: la raccolta, l’analisi delle prove, dei riscontri e la formulazione di ipotesi investigative, spesso determinanti per la formulazione di capi di imputazione, vedranno la partecipazione delle IA. Fino a che punto potranno spingersi è oggetto delle disposizioni che il governo è delegato a scrivere;
- coordinamento e razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nuove risorse per l’Avviso “Training voucher Fondoprofessioni”
Fondoprofessioni – con un comunicato stampa del 24 settembre 2025 – ha informato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rifinanziamento dell’Avviso a catalogo 02/25 con uno stanziamento aggiuntivo pari ad € 400.000 (pertanto, la dotazione complessiva dell’Avviso sale ad € 2.100.000).
L’Avviso in specie consente:- agli Studi/Aziende di accrescere le competenze dei dipendenti e la propria competitività, attraverso la partecipazione a corsi finanziati, autorizzati dal Fondo e subito disponibili;
- anche alle strutture di micro-piccola di